Tenere la casa in Italia e provare prima l’Irlanda?
Si può fare. Due residenze non sono una terra di nessuno fiscale, ma una situazione con regole chiare, due dichiarazioni dei redditi e qualche punto da tenere in ordine fin dal primo giorno.
Una scelta normale
Chi si trasferisce con i figli in un altro paese non brucia volentieri le navi. Tenere la casa in Italia per poter tornare in qualsiasi momento non è quindi un’eccezione, ma la regola dei primi anni, e non c’è motivo di trattarla come una confessione.
Sul piano fiscale la scelta ha un prezzo, ed è più facile da nominare di quanto il tema lasci pensare. In Italia, però, non è la casa in sé a tenerti dentro: è la residenza fiscale, che la legge lega all’anagrafe, alla famiglia e ai giorni passati nel paese. Chi lo sa e lo mette in conto ottiene un assetto che funziona senza scosse. Chi lo rimuove, prima o poi riceve posta.
Questa pagina descrive l’assetto, poi le regole italiane nel dettaglio e, alla fine, con tutta la chiarezza possibile, per chi non funziona.
L’assetto: due dichiarazioni, due contenitori
Ecco la versione ordinata, ed è meno spettacolare di quanto lasci credere la pubblicità dei modelli esteri.
In Irlanda sei residente e, da non-dom, usi la remittance basis. Nella dichiarazione irlandese entrano i tuoi redditi irlandesi e ciò che trasferisci davvero in Irlanda. Gli altri redditi restano fuori e lì non compaiono.
In Italia la tassazione continua per ciò che in Italia rimane: la casa, se la affitti, e le altre fonti italiane. Se sei iscritto all’AIRE e la famiglia vive in Irlanda, l’Italia tassa soltanto i redditi prodotti nel suo territorio; se invece resti residente in Italia, li tassa tutti, ovunque prodotti, e la convenzione decide quanto di questo può tenere. In entrambi i casi accetti la regola di fondo, perché è il prezzo della porta sul retro aperta: i redditi italiani restano italiani.
Il risultato sono due dichiarazioni senza nascondino: l’Irlanda riceve il contenitore irlandese, l’Italia tiene il suo, e per costruzione nulla viene tassato due volte, perché ogni contenitore compare una volta sola. Il lato irlandese, cioè l’iscrizione presso Revenue e la prima dichiarazione, lo segue la registrazione fiscale come non-dom.
Che questa ripartizione torni pulita dipende da una norma della convenzione tra Italia e Irlanda che su questo sito ha una pagina propria: la clausola sulle rimesse, nel Protocollo aggiuntivo firmato insieme alla convenzione. Dice che l’esenzione o la riduzione d’imposta che la convenzione concede in Italia vale solo per la parte dei redditi trasferita in Irlanda, e fa così in modo che i redditi di fonte italiana che non arrivano in Irlanda restino nella tassazione italiana. Per l’assetto di questa pagina non è un limite, ma il meccanismo che lo regge: è il motivo per cui i due contenitori non si scontrano.
| Paese | Fonte |
|---|---|
| Italia | Protocollo aggiuntivo, art. 1, lettera a), Convenzione firmata a Dublino l’11 giugno 1971, in vigore dal 14 febbraio 1975 |
Fonte: Dipartimento delle Finanze, elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, voce Irlanda (firma, ratifica, entrata in vigore) e testo inglese della convenzione; Revenue, «Double Taxation Treaty between Ireland and Italy», testo con il Protocollo aggiuntivo. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Due tasselli vanno messi fin dall’inizio: l’ordine dei conti descritto nella pagina Il conto prima del 1° gennaio, perché i contenitori siano separati anche sui conti, e le carte nel portafoglio, perché ogni pagamento in Irlanda da un conto estero è una rimessa.
Dove sei residente, e che cosa cambia
Con una casa in ciascun paese puoi trovarti residente per la legge di entrambi: in Irlanda per i giorni, in Italia per l’anagrafe o per la famiglia. La convenzione firmata l’11 giugno 1971 risolve il conflitto in modo diverso dalle convenzioni moderne. Non conosce la scala fatta di abitazione permanente, centro degli interessi vitali e cittadinanza: all’articolo 3 conta i giorni.
Ai fini della convenzione sei residente dell’Irlanda se sei residente in Irlanda per il fisco irlandese e, insieme, non sei residente in Italia oppure in Italia passi al massimo 91 giorni nell’anno fiscale. La regola speculare vale per l’Italia. Per una famiglia che vive davvero in Irlanda e torna nella casa italiana per le vacanze, il calendario è quindi la prima cosa da tenere in ordine: fino a 91 giorni in Italia la convenzione ti considera residente dell’Irlanda, e l’Italia può tassare solo ciò che la convenzione lascia allo Stato della fonte, a cominciare dalla casa e dalle altre fonti italiane.
Che cosa questo risultato cambia, e che cosa no, va detto con precisione. Cambia la ripartizione. Non cambia la residenza italiana in sé: chi è residente per la legge italiana resta tenuto alla dichiarazione italiana, e la convenzione limita soltanto ciò che l’Italia può farne. Chi supera i 91 giorni da entrambe le parti resta residente per tutti e due i fiscali, e per questo caso la convenzione ha una regola propria, all’articolo 21, paragrafo 2: l’Irlanda accredita l’imposta italiana sui redditi di fonte italiana, l’Italia accredita l’imposta irlandese sui redditi di fonte irlandese. Sui redditi che vengono da paesi terzi la regola tace, ed è il motivo per cui il conto dei giorni non è un dettaglio. Chi pensa che la convenzione lo cancelli dall’anagrafe confonde due piani.
| Livello | Che cosa conta | Conseguenza |
|---|---|---|
| Legge italiana, art. 2, comma 2, TUIR | Sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, contando anche le frazioni di giorno, hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio, oppure vi sono presenti. Salvo prova contraria, si presumono residenti anche le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente. | tassazione in Italia di tutti i redditi, ovunque prodotti (art. 3 TUIR) |
| Non residente in Italia | nessuno dei tre criteri per la maggior parte dell’anno e nessuna iscrizione nell’anagrafe dei residenti; chi si trasferisce lo dichiara al consolato per l’AIRE | tassazione in Italia dei soli redditi prodotti in Italia (art. 3 TUIR) |
| Convenzione del 1971, art. 3, par. 1 | residente dell’Irlanda chi lo è per il fisco irlandese e non è residente in Italia, oppure vi passa al massimo 91 giorni nell’anno fiscale | l’Italia tassa solo ciò che la convenzione lascia allo Stato della fonte |
| Convenzione del 1971, art. 21, par. 2 | residente per entrambi i fiscali | credito reciproco: l’Irlanda sui redditi italiani, l’Italia sui redditi irlandesi |
La convenzione del 1971 fissa la residenza delle persone fisiche con il conto dei giorni dell’articolo 3, tra le definizioni generali; l’articolo 4 di questa convenzione è la stabile organizzazione.
Fonte: normattiva.it: art. 2 e art. 3 TUIR (DPR 917/1986, testo in vigore dal 29 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026); art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470; art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; convenzione tra Italia e Irlanda dell’11 giugno 1971, art. 3 e art. 21, testo inglese su finanze.gov.it e revenue.ie. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
L’Italia
Il lato italiano ha una particolarità che cambia il modo di pensare la casa: tenuta da sola, non decide nulla. L’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), nella versione in vigore dal 2024, considera residente chi per la maggior parte del periodo d’imposta ha in Italia la residenza civile o il domicilio, oppure vi è presente, e per domicilio intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. A questo si aggiunge l’anagrafe: chi resta iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe della popolazione residente si presume residente, salvo prova contraria.
Ne derivano due versioni della porta sul retro. Nella prima ti iscrivi all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, la famiglia vive in Irlanda e la casa italiana resta una casa: l’Italia ti tratta da non residente e tassa solo i redditi prodotti in Italia, a cominciare dall’affitto se la casa è locata; il trattamento corrente di quell’affitto sta nella pagina Redditi da affitto. Nella seconda resti iscritto in Italia, oppure una parte della famiglia vi rimane: allora per l’Italia sei residente, dichiari in Italia i redditi di tutto il mondo e la convenzione, con il suo conto dei giorni, decide quanto l’Italia può tenerne.
Il trasferimento va dichiarato all’ufficio consolare entro 90 giorni dall’arrivo (art. 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470). Chi lo omette rischia, nel testo in vigore dal 2024, una sanzione da 200 euro a 1.000 euro per ogni anno in cui l’omissione dura. L’AIRE non è una formalità di contorno: è il passaggio che porta dalla seconda versione alla prima. E il momento conta anche per un altro motivo, perché la legge guarda alla maggior parte del periodo d’imposta: l’Italia non divide l’anno, sei residente o non residente per l’anno intero.
Che cosa questo significa voce per voce, dalla pensione ai dividendi, lo descrive la pagina La convenzione Italia-Irlanda. La tecnica esatta della dichiarazione nel caso di doppia residenza appartiene alla consulenza, non a una pagina web; l’ordine di base è quello descritto qui.
Il ritorno non costa nulla in più
E il punto che rassicura di più questi lettori: la porta sul retro non costa nulla in più. L’imposizione in uscita del diritto italiano, l’articolo 166 del TUIR, riguarda soltanto chi esercita imprese commerciali. Chi tiene la casa e le sue partecipazioni private non fa scattare alcuna tassazione in uscita, e chi torna dopo due anni non ha nulla da regolare per il solo fatto di essere stato via.
Dal 1° gennaio 2027 cambia la numerazione, non la sostanza: il TUIR del 1986 lascia il posto al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). La regola sulla residenza resta all’articolo 2, l’imposizione in uscita passa all’articolo 193, sempre per chi esercita imprese commerciali. Il dettaglio sta nella pagina Trasferirsi dall’Italia: cosa viene tassato.
Quello che per una famiglia italiana resta davvero da chiarire è la copertura sanitaria, nella pagina La copertura sanitaria quando parti.
Per chi non funziona
Questa sezione è breve, e vale senza eccezioni.
Chi con il trasferimento in Irlanda vuole arrivare a non pagare più imposte sui propri redditi nel loro insieme, nemmeno in Italia, non deve in nessun caso mantenere la residenza in Italia: né l’iscrizione nell’anagrafe dei residenti, né la famiglia, né la maggior parte dei giorni. La residenza mantenuta stende la rete italiana proprio sui redditi che con questo obiettivo dovrebbero restare liberi, e annulla così del tutto la struttura. E anche chi la residenza la lascia davvero paga in Italia sui redditi che vi produce, a cominciare dalla casa affittata. Non esiste una costruzione che dia entrambe le cose: la porta sul retro aperta e l’esenzione sui redditi di casa.
Come funziona sul piano fiscale il trasferimento completo lo spiegano le pagine Non-dom e La clausola sulle rimesse; che cosa vada chiuso in Italia non appartiene a questa pagina, ma al colloquio. La consulenza si svolge in inglese.
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Il primo passo è una conversazione
Porta sul retro o esenzione è una decisione, non un’impostazione. Ti aiutiamo a prenderla in modo consapevole. La consulenza si svolge in inglese.