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Che cosa fa il fisco italiano quando parti per l’Irlanda

La parte irlandese è solo metà della pianificazione. Residenza e AIRE, imposizione in uscita, pensione e copertura sanitaria dipendono da ciò che lasci in Italia, e da come lo lasci.

Direttamente ai temi:Convenzione Italia-IrlandaLa clausola sulle rimesseTrasferirsi dall’Italia: cosa viene tassatoResidenza fiscale dopo il trasferimentoSuccessioni e donazioniLa pensione italiana in IrlandaAssistenza sanitaria quando ti trasferisciAIRE e ultima dichiarazione

La maggior parte dei racconti su un trasferimento in Irlanda si ferma proprio dove diventa interessante. Spiegano lo status di non-dom, la remittance basis e l’aliquota dell’imposta sulle società, e tacciono sulla domanda che per una famiglia con un patrimonio è la più costosa: che cosa fa lo Stato da cui parti?

Per chi lascia l’Italia la risposta ha alcune sorprese, in entrambe le direzioni. Chi detiene partecipazioni private non paga alcuna imposta in uscita, mentre chi esercita un’impresa ricade nell’articolo 166 del TUIR. La residenza non la decide la casa che tieni, ma la famiglia, i giorni e l’anagrafe, e l’iscrizione all’AIRE ha una scadenza di novanta giorni. Una pensione INPS del settore privato, secondo la convenzione, si tassa nello Stato in cui vivi. E su che cosa resti all’Italia di una successione o di una donazione dopo il trasferimento conviene ragionare prima di partire.

La convenzione stessa ha una sua pagina propria, perché non assomiglia a quelle moderne. È stata firmata a Dublino l’11 giugno 1971 e la residenza delle persone non la stabilisce all’articolo 4, che qui è la stabile organizzazione, ma all’articolo 3, tra le definizioni, con un conto dei giorni. Chi la legge con lo schema delle convenzioni recenti cita la norma sbagliata.

Per questo su queste pagine nessuna frase vale per tutti i paesi insieme se il diritto è diverso. Dove per l’Italia non abbiamo una risposta solida, la lacuna sta sulla pagina, e non una media che non esiste. E dove la legge cambia numero, lo diciamo: dal 1° gennaio 2027 il TUIR del 1986 lascia il posto al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), e le pagine indicano entrambi gli articoli.

Ogni affermazione qui è verificata sul testo della norma: sul testo della convenzione, sulle leggi italiane nella versione in vigore e sulle istruzioni dell’amministrazione fiscale irlandese. Ogni cifra porta la sua fonte e la sua data. Dove un’affermazione poggia su una lettura e non su una presa di posizione pubblicata, lo diciamo, invece di farla suonare più solida di quanto sia.

Il lato irlandese dello stesso trasferimento sta nella sezione Fisco: non-dom e remittance basis, l’ordine dei conti prima dell’arrivo, l’anno di arrivo, fondi ed ETF, la società irlandese e il 33 per cento sulle successioni. L’attuazione del lato irlandese, l’iscrizione presso Revenue e la prima dichiarazione irlandese, la seguiamo noi con la registrazione fiscale come non-dom.

Che cosa qui non trovi

Queste pagine descrivono situazioni giuridiche, non costruzioni. Ti dicono quale norma si applica e da che cosa dipende. Non ti dicono come si costruisce una struttura, e non sostituiscono l’esame del tuo caso.

Non è prudenza per principio, ma esperienza pratica: due famiglie con lo stesso patrimonio, dopo lo stesso trasferimento, hanno posizioni fiscali completamente diverse. A fare la differenza sono i momenti, i conti e l’ordine delle decisioni, e questo non si risolve su una pagina web. La consulenza si svolge in inglese.

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