Lasci l’Italia con le quote della tua S.r.l.? Nessuna imposta di uscita. Con un’impresa è diverso.
Per chi detiene partecipazioni private l’Italia non tratta la partenza come una vendita, per chi esercita un’impresa sì. E in entrambi i casi la residenza va chiusa per bene, perché il fisco italiano guarda all’anagrafe, alla famiglia e ai giorni.
Che cosa succede quando parti
L’Italia ha un’imposizione in uscita, ma non per tutti. L’art. 166 TUIR, nel testo in vigore dal 2019, si applica ai soggetti che esercitano imprese commerciali: a chi, da residente, trasferisce all’estero la propria residenza fiscale, e ad alcuni casi affini, come il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione estera o la fusione e la scissione verso una società estera. Per loro la partenza vale come una vendita: è tassata la plusvalenza pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che non restano in una stabile organizzazione in Italia. Un incasso non c’è, un’imposta sì.
Per chi non esercita un’impresa, la norma non si applica. Chi detiene come persona fisica, fuori da un’impresa, le quote della sua S.r.l. o un portafoglio di azioni e trasferisce la residenza in Irlanda, non paga nulla per il fatto di partire: per le partecipazioni private la legge italiana non prevede una cessione fittizia alla partenza.
Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola si trova all’articolo 193 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), con lo stesso perimetro: chi esercita imprese commerciali. Nuovo numero, stesso contenuto.
Chi è colpito, e chi no
La linea di confine è una sola, e passa tra il patrimonio privato e l’impresa.
Da un lato c’è la famiglia con quote di una S.r.l., azioni, fondi e immobili tenuti come persone fisiche: per lei la partenza in sé non costa nulla. La S.r.l., del resto, resta italiana anche quando il socio parte, perché per le società basta la sede legale in Italia. Se però dopo il trasferimento la dirigi dall’Irlanda, la domanda della residenza si pone per la società stessa, al rovescio rispetto alla pagina sulla Limited irlandese con residenza in Italia.
Dall’altro lato c’è l’impresa che si sposta, individuale o società. Per lei conta che cosa resta in una stabile organizzazione in Italia.
| Chi parte | Che cosa succede |
|---|---|
| Persona fisica con partecipazioni private (quote di S.r.l., azioni) | nessuna imposizione in uscita; una vendita successiva segue la convenzione (art. 12) |
| Imprenditore individuale che trasferisce la residenza fiscale | art. 166: plusvalenza a valore di mercato su ciò che non resta in una stabile organizzazione in Italia |
| Società che trasferisce la residenza fiscale all’estero | art. 166: la stessa regola, insieme alle riserve in sospensione d’imposta non ricostituite in Italia |
| Impresa che lascia una stabile organizzazione in Italia | tassato solo ciò che non vi confluisce |
| Rateizzazione | su opzione, 5 rate annuali di pari importo, se lo Stato di destinazione è nell’UE |
| Dal 1° gennaio 2027 | stessa regola all’art. 193 del nuovo testo unico |
Fonte: normattiva.it: art. 166 TUIR (DPR 917/1986, testo in vigore dal 12 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026); dal 1° gennaio 2027 art. 193 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Pagare in cinque rate
Per chi ricade nell’articolo 166 la legge prevede una dilazione. L’imposta può essere versata, previa opzione e con le eventuali garanzie, in 5 rate annuali di pari importo, se la residenza fiscale è trasferita in uno Stato dell’Unione europea, o in uno Stato SEE con adeguato scambio di informazioni e assistenza nella riscossione, previa opzione ed eventuali garanzie. L’Irlanda è uno Stato dell’Unione europea, quindi un trasferimento verso l’Irlanda rientra nella condizione.
Una rateizzazione non è un rinvio senza scadenza: si paga anche senza vendere, e l’impresa che si trasferisce deve avere la liquidità per cinque anni di rate.
La residenza: AIRE, famiglia, giorni
Anche senza imposizione in uscita, la partenza ha una regola che decide tutto il resto: quando smetti di essere residente. L’art. 2, comma 2, TUIR considera residente chi per la maggior parte del periodo d’imposta ha in Italia la residenza civile o il domicilio, oppure vi è presente; il domicilio è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. E chi resta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente si presume residente, salvo prova contraria.
Da qui tre conseguenze pratiche. Primo, il trasferimento va dichiarato all’ufficio consolare entro 90 giorni, per l’iscrizione all’AIRE (art. 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470); chi lo omette rischia da 200 euro a 1.000 euro di sanzione per ogni anno di omissione. Secondo, l’AIRE da sola non basta se la famiglia resta in Italia: il domicilio segue le relazioni personali e familiari. Terzo, l’Italia non divide l’anno: conta la maggior parte del periodo d’imposta, e quindi la data della partenza.
Una volta non residente, l’Italia tassa soltanto i redditi prodotti nel suo territorio (articolo 3 del TUIR): gli immobili italiani, il lavoro svolto in Italia, i dividendi di società italiane e, per la legge italiana, anche le plusvalenze su partecipazioni in società residenti. Quanto di questo l’Italia possa davvero tenere lo decide la convenzione.
Dopo la partenza: che cosa tassano l’Italia e l’Irlanda
Qui entra la convenzione firmata a Dublino l’11 giugno 1971, e per una famiglia con una S.r.l. la norma decisiva è l’articolo 12, paragrafo 2: le plusvalenze sulla cessione di beni mobili, quindi anche di quote e azioni, sono tassabili solo nello Stato di residenza di chi vende. Chi è diventato residente dell’Irlanda e vende in seguito le quote della sua società italiana vende, per la convenzione, in Irlanda.
Due limiti vanno detti. Il primo sta in Irlanda: a una vendita successiva il guadagno si calcola sul costo d’acquisto originario, e quindi comprende anche gli anni italiani, che l’Italia alla partenza non ha tassato. Il secondo sta nel Protocollo aggiuntivo della convenzione, all’articolo 1, lettera a): per chi in Irlanda è tassato solo sulle somme che vi trasferisce, l’esenzione italiana vale solo per la parte trasferita. Ciò che resta fuori dall’Irlanda resta nella tassazione italiana.
| Reddito | Italia | Norma |
|---|---|---|
| Casa in Italia data in affitto | può tassare, è lo Stato in cui si trova | art. 5 della convenzione |
| Dividendi di società italiane | può trattenere al massimo il 15 per cento, la ritenuta interna è del 26 | art. 9 della convenzione |
| Plusvalenza sulle quote della S.r.l. | non può tassare, salvo la parte non trasferita in Irlanda da un non-dom | art. 12, par. 2, e Protocollo, art. 1, lettera a) |
| Pensione INPS del settore privato | non può tassare | art. 17 della convenzione |
| Pensione per funzioni pubbliche | tassa, salvo per un cittadino irlandese che non sia italiano | art. 18 della convenzione |
Fonte: Dipartimento delle Finanze, elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, voce Irlanda (firma, ratifica, entrata in vigore) e testo inglese della convenzione; Revenue, «Double Taxation Treaty between Ireland and Italy», testo con il Protocollo aggiuntivo. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Per un patrimonio privato, quindi, il conto vero non arriva alla partenza ma alla vendita, e si fa in Irlanda. Gli articoli uno per uno stanno nella pagina La convenzione Italia-Irlanda.
Che cosa fare prima di partire
Questa pagina descrive una situazione giuridica, non una costruzione. Che cosa ne segua per te dipende dal valore della tua impresa o delle tue quote, dalla tua storia e dal tuo calendario, e questo appartiene a una consulenza personale, non a una pagina web.
Tre punti vanno comunque chiariti presto, perché influenzano il momento del trasferimento. Primo, se eserciti un’impresa: il suo valore di mercato al momento della partenza determina l’imposta, e dopo non si può più cambiare. Secondo, la data: la residenza si decide sull’anno intero, l’AIRE ha i suoi novanta giorni, e la famiglia che parte insieme porta con sé anche il domicilio. Terzo, il rapporto tra il lato italiano e quello irlandese, in particolare l’ordine dei tuoi conti e l’anno di arrivo. Il lato irlandese dopo il trasferimento, l’iscrizione presso Revenue e la prima dichiarazione, lo seguiamo noi con la registrazione fiscale come non-dom.
Chi scopre queste regole solo dopo il trasferimento non ha commesso errori, ma ha perso tutte le possibilità di scelta. La consulenza si svolge in inglese.
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Il primo passo è una conversazione
La data della partenza e ciò che lasci in Italia decidono il conto. Se ne parla prima. La consulenza si svolge in inglese.