La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Irlanda
Dal 1971 decide chi può tassare stipendi, pensioni, immobili, imprese e molti altri redditi. Chi legge soltanto il diritto tributario irlandese vede quindi solo metà della verità.
Quale convenzione vale
Molto di ciò che si legge in italiano sulla tassazione in Irlanda tace sul dato più importante: la convenzione che regola i rapporti tra i due paesi è più vecchia di quasi tutte le altre, e funziona in modo diverso.
Vale la convenzione firmata a Dublino l’11 giugno 1971, ratificata con la legge 9 ottobre 1974, n. 583 e in vigore dal 14 febbraio 1975; in Italia ha effetto per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 1967 (articolo 27). Lo stesso giorno è stato firmato un Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante. Il Dipartimento delle Finanze pubblica il testo italiano e quello inglese, Revenue quello inglese. Chi vuole verificare un’affermazione sulla tassazione tra Italia e Irlanda la verifica su questo testo.
Il testo nomina ancora le imposte italiane del suo tempo, come l’imposta di ricchezza mobile e l’imposta complementare. Vale però anche per le imposte identiche o sostanzialmente simili introdotte dopo, in aggiunta o al posto di quelle (articolo 2, paragrafo 4): è la clausola che la tiene in vita accanto alle imposte sul reddito di oggi. Riguarda soltanto le imposte sul reddito. Non riguarda l’IVA e, per le famiglie il punto più importante, non riguarda le imposte su successioni e donazioni. Ne parla la pagina Successioni e donazioni.
Chi è residente quando entrambi gli Stati tassano
Capita spesso che entrambi gli Stati trattino una persona come residente secondo il proprio diritto. L’Italia guarda a residenza civile, domicilio, presenza e anagrafe, l’Irlanda ai giorni nel paese. Chi resta iscritto in Italia, o vi lascia la famiglia, e in Irlanda supera la soglia dei giorni, soddisfa entrambe le regole.
Le convenzioni moderne risolvono il caso con una scala fissa: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, cittadinanza. Quella del 1971 no. Non ha un articolo sulla residenza: la definisce all’articolo 3, paragrafo 1, tra le definizioni generali, e per le persone fisiche conta i giorni.
| Chi | Quando è residente ai fini della convenzione |
|---|---|
| Società | residente dello Stato in cui i suoi affari sono effettivamente diretti e controllati (effectively managed and controlled) |
| Persona fisica, residente dell’Irlanda | residente in Irlanda per il fisco irlandese e, insieme, non residente in Italia oppure presente in Italia per non più di 91 giorni nell’anno fiscale |
| Persona fisica, residente dell’Italia | residente in Italia per il fisco italiano e, insieme, non residente in Irlanda oppure presente in Irlanda per non più di 91 giorni nell’anno fiscale |
| Residente per entrambi i fiscali | art. 21, par. 2: l’Irlanda accredita l’imposta italiana sui redditi di fonte italiana, l’Italia accredita l’imposta irlandese sui redditi di fonte irlandese |
L’articolo 4 di questa convenzione è la stabile organizzazione. La scala delle convenzioni recenti (abitazione permanente, interessi vitali, dimora abituale, cittadinanza) nel testo del 1971 non c’è.
Fonte: Dipartimento delle Finanze, elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, voce Irlanda (firma, ratifica, entrata in vigore) e testo inglese della convenzione; Revenue, «Double Taxation Treaty between Ireland and Italy», testo con il Protocollo aggiuntivo. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Due punti vanno insieme, perché vengono spesso confusi. Primo, la convenzione non cambia la residenza italiana: chi resta residente per la legge italiana resta tenuto alla dichiarazione in Italia, anche se la convenzione lo considera residente dell’Irlanda. La convenzione limita solo ciò che l’Italia può farne. Secondo, i 91 giorni sono una questione di fatto, che si dimostra con il calendario e non con una dichiarazione. Sul lato irlandese la residenza comincia con l’iscrizione presso Revenue; la seguiamo noi, insieme alla prima dichiarazione irlandese, con la registrazione fiscale come non-dom.
Partecipazioni e plusvalenze
Le plusvalenze sugli immobili la convenzione le lascia tassare anche allo Stato in cui l’immobile si trova (articolo 12, paragrafo 1). Per tutto il resto vale una regola netta, che per una famiglia con una S.r.l. è la più importante del trattato: le plusvalenze sulla cessione di beni mobili, e quindi anche di quote e azioni, sono tassabili solo nello Stato di residenza di chi vende (articolo 12, paragrafo 2).
Per chi è diventato residente dell’Irlanda significa: vendendo le quote della sua società italiana, il diritto di tassare la plusvalenza spetta all’Irlanda, anche se la legge italiana, da sola, tasserebbe il non residente sulle plusvalenze da partecipazioni in società residenti. Fa eccezione la partecipazione che appartiene a una stabile organizzazione in Italia (paragrafo 3).
Una norma che riconosca in Irlanda un valore già tassato in Italia alla partenza, la convenzione non la contiene. Non ne ha bisogno: l’Italia non tassa alla partenza le partecipazioni private, come spiega la pagina Trasferirsi dall’Italia: cosa viene tassato. Il rovescio della medaglia sta in Irlanda: a una vendita successiva il guadagno si calcola sul costo d’acquisto originario, quindi anche sugli anni italiani. E per un non-dom vale il limite del Protocollo, nell’ultima sezione di questa pagina: l’esenzione italiana copre solo ciò che arriva in Irlanda.
| Bene | Paragrafo | Chi può tassare |
|---|---|---|
| Immobili | par. 1 | anche lo Stato in cui l’immobile si trova |
| Quote, azioni e altri beni mobili | par. 2 | solo lo Stato di residenza di chi vende |
| Beni di una stabile organizzazione o di una base fissa | par. 3 | anche lo Stato della stabile organizzazione |
| Navi e aerei del traffico internazionale | par. 5 | lo Stato della direzione effettiva dell’impresa |
Per un residente dell’Irlanda tassato in Irlanda solo sulle somme rimesse, l’esenzione italiana vale solo per la parte rimessa (Protocollo aggiuntivo, art. 1, lettera a).
Fonte: Dipartimento delle Finanze, elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, voce Irlanda (firma, ratifica, entrata in vigore) e testo inglese della convenzione; Revenue, «Double Taxation Treaty between Ireland and Italy», testo con il Protocollo aggiuntivo. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Pensioni: dove la pubblica e la privata si separano
L’articolo 17 assegna le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate per un lavoro passato solo allo Stato di residenza, quindi all’Irlanda per chi vive lì. L’INPS, nella sua circolare n. 176 del 14 settembre 1999, mette l’Irlanda proprio tra le convenzioni di questo articolo: una pensione INPS del settore privato, per chi vive in Irlanda, si tassa solo in Irlanda.
Diversa è la pensione per funzioni pubbliche. L’articolo 18 la lascia tassare solo allo Stato che la paga, salvo che tu sia cittadino irlandese senza essere anche cittadino italiano. Le pensioni per servizi resi in un’attività commerciale dello Stato tornano invece alla regola dell’articolo 17. Un articolo a parte per le prestazioni di sicurezza sociale, come quello di molte convenzioni recenti, il testo del 1971 non lo ha.
L’esenzione non scatta da sola. Secondo l’INPS il pensionato residente in un paese convenzionato la chiede alla sede che gestisce la pensione, con i moduli EP-I e la certificazione di residenza fiscale estera; se la sede ha dubbi sui requisiti, applica la ritenuta. Per le ritenute già subite negli anni passati il rimborso si chiede all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi. I dettagli stanno nella pagina La pensione in Irlanda.
| Pensione | Articolo | Chi tassa |
|---|---|---|
| Pensione per un lavoro passato, anche INPS del settore privato | art. 17 | solo lo Stato di residenza, quindi l’Irlanda |
| Pensione per funzioni pubbliche, pagata dallo Stato o da un ente locale | art. 18, par. 1 | solo lo Stato che paga, salvo che tu sia cittadino irlandese e non italiano |
| Pensione per un servizio in un’attività commerciale dello Stato | art. 18, par. 2 | come una pensione privata: art. 17 |
Una pensione che unisce periodi privati e pubblici segue, secondo l’INPS, per ciascuna quota la regola che le spetta.
Fonte: Convenzione Italia-Irlanda del 1971, articoli 17 e 18, testo inglese su finanze.gov.it; INPS, circolare n. 176 del 14 settembre 1999 (Irlanda tra le convenzioni dell’art. 17); INPS, scheda «Normativa fiscale residenti all’estero». Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Il Protocollo, la norma in fondo
In fondo alla convenzione, dopo le firme, c’è il Protocollo aggiuntivo. Il suo articolo 1, lettera a), è la norma più importante di tutto il trattato per una famiglia che in Irlanda usa la remittance basis.
Dice, in sostanza: se la convenzione esenta un reddito di fonte italiana in Italia, o ne riduce l’aliquota, e l’Irlanda tassa quel reddito solo per l’importo trasferito o ricevuto in Irlanda, allora l’esenzione o la riduzione italiana vale solo per la parte trasferita. Ciò che resta fuori resta nella tassazione italiana.
Il raggio d’azione è stretto e va detto con precisione: la norma riguarda i redditi di fonte italiana. Sui redditi di paesi terzi non dice nulla. Che cosa significa in pratica lo spiega la pagina La clausola sulle rimesse.
Il caso pratico in cui tutto si decide sono i dividendi italiani. L’Italia trattiene alla fonte il 26 per cento, la convenzione le lascia all’articolo 9, paragrafo 2, al massimo il 15 per cento, e la restituzione della differenza è proprio la riduzione che il Protocollo limita alla parte trasferita. La domanda di rimborso va presentata entro 48 mesi dalla ritenuta. Il calcolo sta nella pagina Italia e Irlanda a confronto.
| Paese | Fonte | Convenzione |
|---|---|---|
| Italia | Protocollo aggiuntivo, art. 1, lettera a) | Convenzione firmata a Dublino l’11 giugno 1971, in vigore dal 14 febbraio 1975 |
Fonte: Dipartimento delle Finanze, elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, voce Irlanda (firma, ratifica, entrata in vigore) e testo inglese della convenzione; Revenue, «Double Taxation Treaty between Ireland and Italy», testo con il Protocollo aggiuntivo. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Che cosa la convenzione non regola
Una convenzione non crea alcuna imposta. Ripartisce soltanto diritti che il diritto nazionale ha già creato. Ne seguono quattro limiti che non compaiono su nessuna pagina pubblicitaria.
Primo: non contiene alcuna regola sull’imposizione in uscita. Ciò che l’articolo 166 del TUIR chiede a chi trasferisce un’impresa all’estero si decide nel diritto italiano.
Secondo: non cambia la residenza italiana. Chi resta iscritto in Italia, o vi tiene la famiglia, resta residente per la legge italiana, e la convenzione ne limita solo gli effetti.
Terzo: i residenti dell’Irlanda hanno in Italia le stesse deduzioni, detrazioni e riduzioni personali degli italiani non residenti, non quelle dei residenti (articolo 22).
Quarto: non riguarda le imposte su successioni e donazioni. L’Irlanda ha convenzioni di questo tipo solo con il Regno Unito e con gli Stati Uniti. La consulenza si svolge in inglese.
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Il primo passo è una conversazione
Quali redditi la convenzione assegni a chi si decide sui tuoi numeri, non su una tabella. La consulenza si svolge in inglese.