Con eredità e donazioni il trasferimento può costare caro.
Qui Italia e Irlanda si sovrappongono senza che una convenzione divida le cose in modo pulito. Per le famiglie con un patrimonio importante, questo tema va affrontato prima del trasloco.
Il lato irlandese in tre frasi
L’Irlanda ha un’unica imposta su successioni e donazioni, la Capital Acquisitions Tax. L’aliquota è del 33 per cento su tutto ciò che supera la franchigia del rispettivo gruppo di parentela.
La paga chi riceve, e le franchigie valgono per tutta la vita, non per singolo acquisto. Per una famiglia che arriva conta soprattutto una regola: chi non ha il domicile irlandese entra in questa imposta solo dopo 5 anni consecutivi di residenza in Irlanda. Dal 6° anno il patrimonio mondiale entra nella presa irlandese.
La pagina irlandese completa, con le franchigie e l’orologio, è La trappola del 33 per cento. Questa pagina risponde all’altra metà della domanda: che cosa fa lo Stato da cui vieni?
| Gruppo | Rapporto | Franchigia |
|---|---|---|
| A | dai genitori ai figli | 420.000 euro |
| B | fratelli e sorelle, nipoti (figli di fratelli e sorelle e figli dei figli), nonni | 44.000 euro |
| C | tutti gli altri | 22.000 euro |
Le franchigie valgono per tutta la vita e si sommano su tutti gli acquisti all’interno del gruppo. Aliquota sulla parte eccedente: 33 per cento.
Fonte: testo di legge su irishstatutebook.ie; Revenue sulle franchigie e sul credito per doppia imposizione. Aggiornamento: verificato il 14 ottobre 2026; franchigie secondo la Financial Resolution No. 2 del 6 ottobre 2026 per gli acquisti dal 7 ottobre 2026.
Non c’è una convenzione
Il punto in cui questa pagina si distingue da ogni altra questione fiscale: la convenzione tra Italia e Irlanda del 1971 riguarda solo le imposte sul reddito, non successioni e donazioni. In materia di successioni l’Irlanda ha soltanto due convenzioni, con il Regno Unito e con gli Stati Uniti. Con l’Italia non ce n’è nessuna.
Dove manca una convenzione non c’è una ripartizione del diritto di tassare e non c’è un’esenzione. Resta solo il credito unilaterale di ciascuno Stato. L’Italia detrae le imposte pagate a uno Stato estero per la stessa successione e in relazione ai beni che si trovano in quello Stato, fino alla quota dell’imposta italiana proporzionale al loro valore (articolo 26 del decreto legislativo 346 del 1990), e una regola analoga vale per le donazioni. L’Irlanda concede il credito della sezione 107 del CATCA 2003, nella misura in cui all’estero sia stata pagata un’imposta analoga sugli stessi beni. Entrambi i crediti presuppongono imposte comparabili sugli stessi beni, ed entrambi non sempre portano a uno sgravio completo.
Italia: conta la residenza di chi lascia
L’Italia guarda dal lato opposto rispetto all’Irlanda: non a chi riceve, ma a chi lascia o dona. Se alla data dell’apertura della successione o della donazione il defunto o il donante era residente in Italia, l’imposta riguarda tutti i beni e i diritti trasferiti, anche quelli all’estero. Se non era residente, riguarda solo i beni e i diritti esistenti in Italia. Tra questi la legge conta in ogni caso i beni iscritti nei pubblici registri italiani, le azioni e quote di società con sede in Italia e le obbligazioni emesse dallo Stato o da quelle società. Il testo è all’articolo 2 del decreto legislativo 346 del 1990.
Non c’è un periodo di coda legato alla cittadinanza: conta la residenza a quella data. Le aliquote, per successioni e donazioni, sono queste.
| Beneficiario | Franchigia per beneficiario | Aliquota |
|---|---|---|
| coniuge e parenti in linea retta | 1.000.000 euro | 4 per cento |
| fratelli e sorelle | 100.000 euro | 6 per cento |
| altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado | nessuna | 6 per cento |
| tutti gli altri | nessuna | 8 per cento |
Per le persone con disabilità grave la franchigia è di 1.500.000 euro. Per le donazioni, ai fini della franchigia, il valore ricevuto si somma a quello delle donazioni fatte in precedenza dallo stesso donante.
Fonte: normattiva.it, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 2 e 26 e aliquote (testo vigente al 6 novembre 2026); D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, artt. 88, 93, 111, 134 e 205 (testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027). Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
E c’è una particolarità irlandese che le famiglie italiane trascurano spesso, proprio perché in Italia conta chi lascia: l’imposta irlandese guarda anche a chi riceve. Se un figlio trasferito con la famiglia in Irlanda, e residente lì da più di cinque anni, eredita da una nonna che non ci ha mai messo piede, l’Irlanda può tassare quell’eredità. Lo sguardo italiano sul solo defunto qui non basta.
Due regole, una finestra
Messe una accanto all’altra, le due regole danno un quadro preciso per la situazione tipica: i genitori restano in Italia, i figli vivono in Irlanda.
| Situazione | Italia | Irlanda |
|---|---|---|
| genitore residente in Italia, figlio in Irlanda da meno di cinque anni | tutti i beni, ovunque si trovino | in linea di principio solo i beni irlandesi |
| genitore residente in Italia, figlio in Irlanda dal sesto anno | tutti i beni, ovunque si trovino | patrimonio mondiale, con il credito della sezione 107 |
| tu, residente in Irlanda, lasci o doni ai figli | solo i beni esistenti in Italia | secondo le regole irlandesi su residenza e domicile |
La regola italiana guarda alla residenza del defunto o del donante alla data della successione o della donazione, quella irlandese anche a cinque anni consecutivi di residenza di chi riceve. Le due date non coincidono quasi mai: vanno ricalcolate caso per caso.
Fonte: normattiva.it, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 2 e 26 e aliquote (testo vigente al 6 novembre 2026); D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, artt. 88, 93, 111, 134 e 205 (testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027). Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
La finestra sta nei primi cinque anni. In quel periodo una donazione dai genitori in Italia resta, per l’Irlanda, in linea di principio fuori dalla presa irlandese, mentre per l’Italia vale la franchigia di 1.000.000 euro per figlio e oltre quella il 4 per cento. Dal sesto anno lo stesso trasferimento può incontrare il 33 per cento irlandese oltre i 420.000 euro del gruppo A.
Dal 2027: il nuovo testo unico
Dal 1° gennaio 2027 l’imposta italiana su successioni e donazioni passa nel testo unico sull’imposta di registro e sugli altri tributi indiretti, il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Il contenuto che conta per questa pagina resta lo stesso, con nuovi numeri: la territorialità all’articolo 88, le aliquote delle successioni all’articolo 93, il credito per le imposte estere all’articolo 111, il cumulo con le donazioni precedenti all’articolo 134.
Chi pianifica una donazione a cavallo tra il 2026 e il 2027 cita quindi norme diverse, ma fa gli stessi conti.
Che cosa ne segue per una famiglia
Tre osservazioni che nascono dal confronto.
Primo: l’orologio irlandese è lungo abbastanza per pianificare. Cinque anni pieni sono un tempo in cui i passaggi di patrimonio si possono ordinare, se si comincia presto.
Secondo: finché i genitori restano residenti in Italia, l’Italia tassa sempre la loro successione per intero, anche quello che hanno all’estero. Il trasferimento dei figli non cambia questo lato. Cambia il lato irlandese, e lo cambia dal sesto anno.
Terzo: le franchigie irlandesi sembrano familiari solo a prima vista. Dai genitori al figlio l’Italia esenta 1.000.000 euro per beneficiario e poi applica il 4 per cento; l’Irlanda si ferma a 420.000 euro per tutto il gruppo A e applica il 33 per cento. Per i nipoti, figli dei figli, l’Italia applica le stesse regole della linea retta, l’Irlanda il gruppo B con 44.000 euro. La differenza vera sta nel tempo: la franchigia irlandese vale una volta nella vita per tutto ciò che arriva da quel gruppo, e per questo la consueta abitudine italiana di considerare quasi esente il passaggio ai figli in Irlanda non regge.
Questa pagina non sostituisce una pianificazione successoria. Serve a evitare che qualcuno si ponga la domanda solo nel sesto anno. L’inizio formale degli anni irlandesi, la registrazione presso Revenue e la prima dichiarazione, sta nella registrazione fiscale come non-dom.
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Il primo passo è una conversazione
I cinque anni partono dal giorno della tua residenza. Ciò che si ordina in questo tempo resta ordinato.
La consulenza si svolge in inglese.