La remittance basis non si ferma al confine con l’Italia.
La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda contiene una clausola apposta sulle rimesse. Può cambiare il modo in cui vengono trattati i redditi che continui a ricevere dall’Italia.
La lacuna nel racconto abituale
Il racconto abituale della remittance basis irlandese è questo: i redditi esteri restano fuori dall’imposta irlandese finché non arrivano in Irlanda, senza un costo e senza una scadenza. È vero, ed è il motivo per cui l’Irlanda interessa a una famiglia con un patrimonio internazionale.
Il racconto però ha una lacuna, e sta proprio dove per la maggior parte delle famiglie c’è più denaro: nei redditi del Paese da cui arrivano. La casa affittata in Italia, la quota nella società di famiglia, il deposito titoli presso una banca italiana, la pensione INPS.
Perché la regola irlandese non è sola. Sopra di essa c’è un trattato tra due Stati, e la convenzione tra Italia e Irlanda firmata a Dublino l’11 giugno 1971 contiene una disposizione che tratta esattamente questo caso.
Che cosa fa la clausola
Il meccanismo si spiega in due passaggi.
Primo passaggio: poiché sei residente in Irlanda, la convenzione chiede all’Italia di esentare certi redditi o di tassarli solo in misura ridotta. Fin qui la buona notizia.
Secondo passaggio: la clausola sulle rimesse aggiunge a questa esenzione una condizione. Se l’Irlanda tassa quel reddito solo sull’importo trasferito o ricevuto in Irlanda, l’esenzione o la riduzione italiana vale solo per la parte effettivamente trasferita in Irlanda. Quello che lasci su un conto fuori dall’Irlanda non viene esentato in Italia.
In questo punto il vantaggio si capovolge. Per i redditi di Paesi terzi non trasferire non costa nulla e fa risparmiare l’imposta irlandese. Per i redditi italiani non trasferire costa lo sgravio in Italia.
| Reddito di fonte italiana | Articolo della convenzione | Che cosa prevede la convenzione |
|---|---|---|
| Dividendi di società italiane | art. 9, par. 2 | imposta italiana al massimo del 15 per cento |
| Interessi di fonte italiana | art. 10, par. 2 | imposta italiana al massimo del 10 per cento |
| Canoni (royalties) | art. 11, par. 1 | tassabili solo nello Stato di residenza |
| Plusvalenze su beni mobili, come le partecipazioni | art. 12, par. 2 | tassabili solo nello Stato di residenza |
| Pensioni per un cessato impiego | art. 17 | tassabili solo nello Stato di residenza |
| Redditi non espressamente indicati | art. 20 | tassabili solo nello Stato di residenza |
| Redditi di beni immobili in Italia | art. 5 | tassabili in Italia: qui la clausola non cambia nulla |
La clausola riguarda i redditi che un residente dell’Irlanda trae da fonti italiane, quando l’Irlanda li tassa sull’importo trasferito. I redditi di Paesi terzi non ne sono toccati.
Fonte: normattiva.it, legge 9 ottobre 1974, n. 583, con il testo italiano della convenzione e del protocollo aggiuntivo firmati a Dublino l’11 giugno 1971; testo inglese su revenue.ie (Double Taxation Treaty between Ireland and Italy). Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Il protocollo aggiuntivo, articolo 1, lettera a)
La disposizione non sta nel corpo della convenzione, ma nel protocollo aggiuntivo firmato lo stesso giorno a Dublino, che ne fa parte integrante. L’articolo 1, lettera a), dice in sostanza: quando un articolo della convenzione prevede che un reddito di fonte italiana di un residente irlandese sia tassabile solo in Irlanda, o in Italia con aliquota ridotta, e la legge irlandese lo tassa con riferimento all’ammontare rimesso o ricevuto in Irlanda e non al suo ammontare totale, allora l’esenzione o la riduzione italiana si applica soltanto alla parte rimessa o ricevuta in Irlanda.
La clausola è scritta in modo reciproco e vale anche nel senso opposto, ma per chi vive in Irlanda con la remittance basis conta questo lato. Il testo italiano si legge su normattiva.it con la legge 9 ottobre 1974, n. 583, quello inglese sul sito di Revenue. La clausola sta lì dal 1971, e la sua età spiega perché se ne parla così poco: sta in fondo a un testo di più di cinquant’anni, in un protocollo che pochi aprono.
Casa, dividendi, pensione: tre esempi
Come si vede nella vita di tutti i giorni.
La casa affittata a Torino. Per la convenzione l’Italia può comunque tassare i redditi degli immobili italiani (articolo 5): qui la clausola non cambia niente. Come viene trattata nel suo insieme la casa che tieni, anche in Irlanda, lo spiega la pagina Redditi da affitto.
I dividendi della società di famiglia. La convenzione limita l’imposta italiana sui dividendi al 15 per cento dell’ammontare lordo (articolo 9). Con la clausola, quel limite vale per la parte dei dividendi che porti in Irlanda. Sulla parte che resta su un conto in Italia o altrove, l’Italia può trattenere quanto prevede la sua legge interna. Per ottenere la riduzione bisogna farla valere, alla fonte o con un rimborso all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dalla ritenuta, con il certificato di residenza fiscale irlandese.
La pensione INPS. Una pensione privata per un cessato impiego è tassabile solo nello Stato di residenza (articolo 17). Se la lasci su un conto italiano e in Irlanda usi la remittance basis, l’esenzione italiana vale solo per ciò che arriva in Irlanda. I dettagli sono nella pagina La pensione italiana in Irlanda.
Le plusvalenze, il caso più costoso
Il caso che merita più attenzione è la vendita. Per la convenzione le plusvalenze sui beni mobili, quindi anche sulle partecipazioni in una società italiana, sono tassabili solo nello Stato di residenza di chi vende (articolo 12, paragrafo 2). Chi diventa residente in Irlanda e poi vende la quota della società di famiglia penserebbe quindi di essere fuori dall’Italia.
Ma la convenzione considera imposte sul reddito anche quelle sulle plusvalenze (articolo 2, paragrafo 2), e il protocollo lega ogni esenzione della convenzione all’importo trasferito in Irlanda. Chi lascia il ricavato su un conto fuori dall’Irlanda deve quindi mettere in conto che, per quella parte, l’Italia possa considerarsi libera di tassare secondo le proprie regole. Non è un caso teorico, è lo schema più ovvio, ed è il punto in cui un conto sbagliato costa di più. Va verificato con un professionista prima della firma, non dopo.
Che cosa ne segue per la pianificazione
Quattro frasi che ne derivano.
Primo: la remittance basis resta forte. Lo è dove i redditi arrivano da Paesi terzi, e lì questa clausola non agisce.
Secondo: per le famiglie che tengono la casa in Italia la clausola fa parte del meccanismo che mantiene in ordine la loro situazione; lo spieghiamo nella pagina Due residenze.
Terzo: per i redditi dall’Italia ogni ragionamento va rifatto. Può essere più conveniente portarli in Irlanda e tassarli lì che lasciarli fuori e perdere lo sgravio italiano. Quale dei due conti torna dipende dal tipo di reddito e dalle aliquote dei due Stati. Il risultato si dichiara con l’autoliquidazione irlandese; la registrazione presso Revenue e la prima dichiarazione le seguiamo noi con la registrazione fiscale come non-dom.
Quarto: chi ascolta una consulenza che spiega lo status di non-dom irlandese senza questa clausola ascolta una consulenza incompleta. Non è un’accusa al settore, è un’osservazione: la disposizione sta in un protocollo del 1971, dove nessuno la cerca.
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Il primo passo è una conversazione
Da dove arrivano i tuoi redditi decide quanto vale la remittance basis. È proprio quello che guardiamo.
La consulenza si svolge in inglese.