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Il fisco italiano può seguirti fino in Irlanda.

Non per una norma speciale sull’Irlanda, ma per il modo in cui l’Italia decide chi è residente. Chi conosce queste regole prima della partenza non le scopre con un accertamento. Per questo le mettiamo all’inizio.

La norma di cui si parla

Quando si parla del fisco che segue chi emigra, in Italia si parla di l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR (DPR 917/1986). La norma dice che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in determinati Paesi. Non è un’imposta in più: è un’inversione dell’onere della prova. Chi va in uno di quei Paesi resta residente in Italia, con tutti i redditi del mondo, finché non dimostra di essersene andato davvero.

Il testo attuale parla di Paesi «diversi da quelli individuati» con un decreto del Ministro dell’economia, cioè di una lista bianca. Quella lista non è mai stata pubblicata, e l’articolo 1, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che fino ad allora si applicano le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2007. Per questo vale ancora la vecchia lista nera, il decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999. Il testo è su normattiva.it.

Un equivoco da togliere subito, perché in rete circola spesso: a far scattare la presunzione non è la mancanza di una convenzione. Conta solo l’elenco del decreto, e il fatto che con l’Irlanda esista una convenzione dal 1971 non c’entra.

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L’Irlanda non è nella lista

La lista del 1999, nel testo in vigore dal 24 febbraio 2014, elenca Stati e territori come Andorra, le Bahamas, gli Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, l’Isola di Man, Jersey, Monaco, Panama e Singapore. L’Irlanda non c’è. L’Agenzia delle Entrate riporta lo stesso elenco nelle istruzioni del modello Redditi 2026 per i non residenti.

Vuol dire che chi si trasferisce in Irlanda non deve combattere contro una presunzione: tocca all’amministrazione dimostrare che sei rimasto residente in Italia, non a te dimostrare il contrario. Il regime irlandese dei non-dom, la remittance basis, non cambia questo risultato. La lista è chiusa e guarda al nome del Paese, non ai suoi regimi speciali. La registrazione presso Revenue e la prima dichiarazione irlandese, con cui la remittance basis si fa valere, le seguiamo noi con la registrazione fiscale come non-dom.

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La seconda via: la residenza di fatto

Senza presunzione resta la via ordinaria, ed è quella che conta davvero per chi va in Irlanda. Dal 1° gennaio 2024, con il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, l’articolo 2 del TUIR considera residente chi per la maggior parte del periodo d’imposta, contando anche le frazioni di giorno, ha in Italia la residenza civile, il domicilio oppure la semplice presenza. Il domicilio è definito in modo nuovo: è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. In più, chi resta iscritto all’anagrafe dei residenti per la maggior parte dell’anno si presume residente, salvo prova contraria.

Per una famiglia che si trasferisce questo ha una conseguenza molto concreta. Se il coniuge e i figli restano in Italia mentre uno solo dei due lavora a Cork, il domicilio può restare in Italia, e con lui la residenza fiscale, qualunque cosa dica l’AIRE. Se la famiglia si trasferisce insieme, con casa, scuola e quotidianità in Irlanda, la domanda di solito non si pone. Le istruzioni dell’Agenzia citano proprio questi elementi come prova del trasferimento: la dimora abituale della famiglia, la scuola dei figli, un lavoro stabile nel nuovo Paese.

Le due vie dell’articolo 2 del TUIR
ViaCriterioEsito per l’Irlanda
Presunzione del comma 2-biscittadino cancellato dall’anagrafe e trasferito in un Paese della lista del 4 maggio 1999non si applica: l’Irlanda non è nella lista
Criteri ordinari del comma 2residenza civile, domicilio o presenza in Italia per la maggior parte dell’anno; iscrizione anagrafica come presunzione relativadecidono i fatti: dove vivono la famiglia e la vita quotidiana

Il domicilio come luogo delle relazioni personali e familiari e il conteggio delle frazioni di giorno valgono dal 1° gennaio 2024.

Fonte: normattiva.it, DPR 917/1986, art. 2 (testo vigente al 6 novembre 2026, con le note di aggiornamento sulla legge 244/2007 e sul D.Lgs. 209/2023); DM 4 maggio 1999 nel testo in vigore dal 24 febbraio 2014, agenziaentrate.gov.it; Agenzia delle Entrate, istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 2, Parte III; D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 2, 25 e 377 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026). Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.

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Quando ti vogliono tutti e due: i 91 giorni

Può succedere che nello stesso anno l’Italia ti consideri residente secondo le sue regole e l’Irlanda secondo le proprie. Per questo caso la convenzione tra Italia e Irlanda firmata a Dublino l’11 giugno 1971 non usa la catena di criteri delle convenzioni più recenti, ma un numero. All’articolo 3 considera residente dell’Irlanda chi è residente in Irlanda per il diritto irlandese e, in alternativa, non è residente in Italia per il diritto italiano oppure soggiorna in Italia per non più di 91 giorni in totale nell’anno fiscale. La regola speculare vale per l’Italia.

Chi vive in Irlanda e torna in Italia per le vacanze, per i genitori e per qualche settimana di lavoro deve quindi contare i giorni. Sotto i 91 giorni la convenzione ti tratta come residente irlandese anche se l’Italia, per il suo diritto interno, ti considera ancora residente. Oltre quella soglia, se entrambi i Paesi ti considerano residente, la convenzione non scioglie il nodo e si limita a evitare la doppia imposizione con il credito d’imposta dell’articolo 21. È la situazione da evitare, e si evita con un calendario.

Queste regole non rendono il trasferimento impossibile. Lo rendono un conto con due colonne.

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Che cosa resta tassato in Italia

Una volta non residente, l’Italia tassa solo i redditi prodotti nel suo territorio, secondo l’articolo 23 del TUIR: i redditi degli immobili italiani, il lavoro svolto in Italia, i redditi d’impresa di una stabile organizzazione, le pensioni pagate da enti italiani, le plusvalenze su partecipazioni in società italiane non quotate, gli interessi e i dividendi pagati da soggetti italiani (esclusi gli interessi dei conti correnti bancari e postali).

La domanda pratica, allora, non è giuridica ma di fatto: che cosa resta in Italia dopo il trasloco, e quanto di questo produce reddito? Una casa affittata a Bologna, una quota nella società di famiglia, la pensione INPS: ognuno tiene un filo con il fisco italiano. Quanto ne possa trattenere l’Italia lo decide la convenzione, e per chi usa la remittance basis c’è una clausola che lega l’esenzione italiana ai soldi trasferiti in Irlanda. La trovi nella pagina La clausola sulle rimesse, che è il vero contrappeso di questa.

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Dal 2027: stesse regole, nuovi numeri

Dal 1° gennaio 2027 il TUIR del 1986 lascia il posto al nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026. Le regole di questa pagina restano, con un’altra numerazione: la residenza delle persone fisiche sta all’articolo 2, commi 2 e 3, i redditi dei non residenti all’articolo 25.

Una sfumatura del nuovo testo va segnalata con onestà. Il comma 3 riprende la formula della lista bianca, «Stati o territori diversi da quelli individuati» con decreto, senza riportare la norma transitoria del 2007, che però non compare tra le disposizioni abrogate dal nuovo testo. Come verrà applicata la presunzione dal 2027, finché il decreto della lista bianca non esiste, lo diranno l’amministrazione e la prassi; noi lo seguiamo. Per chi va in Irlanda conta soprattutto il resto della norma, che non cambia: domicilio, presenza e anagrafe per la maggior parte dell’anno.

Che cosa resta da sistemare prima della partenza, dall’AIRE all’ultima dichiarazione, lo trovi nella pagina AIRE e ultima dichiarazione.

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Il primo passo è una conversazione

Se il fisco italiano ti segue dipende da che cosa resta in Italia e da dove vive la tua famiglia. Si può verificare prima.

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