Cripto e non-dom: qui non dovresti credere alle promesse pubblicitarie.
Sulle criptovalute il trattamento irlandese è meno generoso di quanto lascino intendere certe presentazioni del regime non-dom. Ti spieghiamo come Revenue inquadra davvero il tema.
L’inquadramento: CGT, non un regime speciale
L’Irlanda non ha una legge fiscale sulle cripto. I guadagni su cripto-attività detenute privatamente sono soggetti alla Capital Gains Tax del 31 per cento; il trading professionale rientra nell’imposta sul reddito. Valgono quindi le regole della pagina sull’imposta sulle plusvalenze: 31 per cento, franchigia annua di 1.270 euro, nessun periodo di possesso dopo il quale qualcosa diventi esente.
Per chi arriva dall’Italia questo non è un cambio di mentalità: anche in Italia le plusvalenze da cripto-attività si tassano senza un periodo di possesso che le renda esenti, e per quelle realizzate dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva è salita al 33 per cento. Cambia la domanda di fondo: non più quanto, ma dove e quando. Le plusvalenze imponibili in Irlanda si dichiarano con l’autoliquidazione; la registrazione la curiamo noi con la registrazione fiscale come non-dom.
La dottrina del situs: perché qui il non-dom di solito non aiuta
Il ragionamento viene spontaneo: da non-dom tasso i guadagni esteri solo quando li porto in Irlanda, quindi lascio semplicemente fuori i miei guadagni in cripto. Proprio qui sta l’istruzione su cui si regge questa pagina: Revenue, Tax and Duty Manual Part 02-01-03 (ultima revisione gennaio 2026), paragrafo 8.
Secondo la lettura di Revenue, una cripto-attività custodita nel cloud non è situata in alcun luogo e quindi non può considerarsi “situated outside the State”. L’onere di provare una localizzazione estera ricade sul contribuente; se non la dimostra, il guadagno è tassato in Irlanda secondo le regole sulla residenza.
È il nucleo, e va letto con precisione: La remittance basis, di regola, non protegge quindi le posizioni tipiche tenute su un exchange. Revenue non dice che una cripto-attività non possa mai trovarsi all’estero: fissa una soglia di prova. Chi tiene le sue posizioni su un exchange e non può dimostrare in modo solido una localizzazione estera dovrebbe partire dal presupposto che i suoi guadagni siano imponibili in Irlanda come quelli di un normale residente, non-dom o no.
In questo le cripto si distinguono da quasi ogni altro tassello del patrimonio estero: per il deposito titoli a Milano o la partecipazione in una società di Bologna la localizzazione estera è evidente; per una moneta su un exchange, nella lettura di Revenue, è l’eccezione che devi dimostrare.
Che cosa resta aperto
Due lacune le lasciamo aperte, invece di riempirle.
Primo: Per l’imposta su successioni e donazioni, Revenue non ha disciplinato da nessuna parte dove si trovino le cripto-attività. Per una famiglia che costruisce la pianificazione successoria intorno all’orologio irlandese dei cinque anni non è una nota a piè di pagina; l’orologio stesso è spiegato nella pagina su successioni e donazioni.
Secondo, la dottrina del situs è un orientamento dell’amministrazione, non legge e non giurisprudenza. Può cambiare, in entrambe le direzioni, e chi pianifica oggi pianifica contro la lettura pubblicata, non contro una situazione giuridica chiarita.
Come tassano le cripto gli altri paesi, dal periodo di possesso alla flat tax, lo trovi nella tabella per paese del nostro sito gemello in tedesco KryptoSteuern.info; questa pagina resta sull’Irlanda e sulla partenza.
Il lato italiano: che cosa vale quando parti
Che cosa fa l’Italia con le cripto-attività di chi trasferisce la residenza all’estero si riassume in due righe: le plusvalenze si tassano quando le realizzi, e l’imposizione in uscita prevista dal TUIR riguarda le imprese, non il privato.
| Paese | Tassazione corrente | Alla partenza |
|---|---|---|
| Italia | imposta sostitutiva del 33 per cento sulle plusvalenze da cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026 (art. 67, comma 1, lettera c-sexies, TUIR; art. 1, comma 24, legge 207/2024); nessun periodo di possesso che le renda esenti | l’imposizione in uscita dell’art. 166 TUIR riguarda chi esercita un’impresa commerciale, non il privato che detiene cripto-attività |
Quando cessi di essere fiscalmente residente in Italia, e che cosa vale per l’anno del trasferimento, si stabilisce nel caso concreto: questa pagina non lo anticipa.
Fonte: Agenzia delle Entrate, istruzioni Redditi 2026, quadro RT (sezioni V-A1 e V-B1, 33 per cento dal 1° gennaio 2026); normattiva.it, DPR 917/1986, art. 166, comma 1 (versione vigente al 6 novembre 2026). Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Per chi parte dall’Italia ne deriva un quadro diverso da quello di altri paesi: non c’è una porta per realizzare esenti prima del trasloco, perché la plusvalenza italiana costa il 33 per cento in qualunque momento la realizzi da residente. Dall’altra parte c’è la CGT irlandese del 31 per cento, che per le posizioni tenute su un exchange, come visto sopra, il non-dom di solito non evita. Il patrimonio realizzato prima dell’arrivo va comunque tenuto separato secondo le regole della pagina Il conto prima del 1° gennaio. Se convenga vendere prima o dopo il trasferimento dipende da più che dall’imposta, ed è proprio per questo che esiste la consulenza.
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Il primo passo è una conversazione
Se le tue posizioni vadano realizzate prima o dopo il trasferimento è un conto con due ordinamenti.
La consulenza si svolge in inglese.