Ottenere il passaporto irlandese e tenere quello italiano?
Sì, di regola. La legge italiana sulla cittadinanza lo permette dal 1992. Qui scopri che cosa vale per la tua famiglia e dove, prima della domanda, devi guardare più da vicino: soprattutto per i figli che nascono all’estero.

La regola italiana in sintesi

La domanda arriva per prima in ogni colloquio: posso tenere il mio passaporto. Per un italiano la risposta è sì, sia con la naturalizzazione in Irlanda sia con l’iscrizione nel Foreign Births Register. I casi in cui la risposta cambia sono pochi, hanno basi giuridiche diverse e conseguenze diverse, e per questo in questa pagina stanno separati.
| Caso | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|
| Naturalizzazione in Irlanda | la cittadinanza italiana resta | art. 11, L. 91/1992 |
| Iscrizione nel Foreign Births Register | la cittadinanza italiana resta | art. 11, L. 91/1992 |
| Rinuncia volontaria | possibile solo con residenza all’estero | artt. 11 e 23 |
| Servizio militare o impiego pubblico per uno Stato estero | perdita solo se non si obbedisce all’intimazione del governo italiano | art. 12 |
| Figlio nato all’estero con un’altra cittadinanza | italiano solo se ricorre una delle condizioni di legge | art. 3-bis, dal 28 marzo 2025 |
La regola vale dal 16 agosto 1992. Fino ad allora, con la legge n. 555 del 1912, chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera e risiedeva all’estero perdeva quella italiana.
Fonte: Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 4, 11, 12, 13, 17 e 23 nel testo vigente (normattiva.it, aggiornamento al 30 dicembre 2025); D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025, n. 74; L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513. Aggiornamento: consultato il 6 novembre 2026.
Articolo 11: la cittadinanza italiana resta

La norma è una sola frase, ed è chiara. Qui nel testo vigente:
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.
Art. 11, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Chi si fa naturalizzare in Irlanda nel 2026 o più avanti tiene il passaporto italiano, senza dover chiedere nulla. La legge non prevede né una domanda né un’autorizzazione preventiva, e non distingue il modo in cui la cittadinanza straniera viene acquistata: naturalizzazione, iscrizione nel registro delle nascite estere o nascita valgono allo stesso modo. La legge è in vigore dal 16 agosto 1992.
Prima di quella data valeva il contrario. Con la legge n. 555 del 1912 chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera e risiedeva all’estero perdeva quella italiana, e la nuova legge non ha restituito nulla automaticamente. Per chi l’ha persa allora c’è oggi una finestra: chi è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi la riacquista con una dichiarazione resatra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Per una famiglia che parte oggi questo non è un problema, ma lo diventa spesso per un genitore o un nonno emigrato prima del 1992.
Quando la cittadinanza si perde comunque

Il diritto italiano conosce ancora casi di perdita, ma l’acquisto di una cittadinanza straniera non è più tra questi. Il caso che conta in pratica è l’articolo 12: chi accetta un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, oppure presta servizio militare per uno Stato estero, perde la cittadinanza italiana solo se non obbedisce, nel termine fissato, all’intimazione del governo italiano di lasciare l’impiego, la carica o il servizio.
La perdita non è automatica: presuppone un’intimazione e un rifiuto. Senza l’intimazione non succede nulla. Diverso è il caso di guerra: chi, durante uno stato di guerra con uno Stato estero, presta servizio militare per quello Stato senza esservi obbligato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza, perde quella italiana alla fine della guerra. Per una famiglia sulla strada del passaporto irlandese nulla di tutto questo è di norma pertinente; chi pensa più avanti a un servizio volontario nelle forze armate irlandesi o a un incarico pubblico in Irlanda lo chiarisce prima.
Rinuncia e riacquisto

Rinunciare alla cittadinanza italiana è una scelta, mai un obbligo, ed è possibile solo a chi risiede o stabilisce la residenza all’estero. La dichiarazione si rende davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, quindi per chi vive in Irlanda davanti al consolato competente; viene trascritta nei registri di cittadinanza e annotata a margine dell’atto di nascita. Non è un modulo da firmare di passaggio: chiude una porta che poi si riapre solo a certe condizioni.
Chi ha rinunciato e un giorno vuole tornare indietro ha una strada, ma di norma passa per l’Italia. La cittadinanza si riacquista con una dichiarazione e la residenza stabilita in Italia entro un anno, oppure dopo un anno di residenza in Italia, salvo rinuncia espressa nello stesso termine. In questi casi il Ministero dell’Interno può impedire il riacquisto per gravi e comprovati motivi. È una porta di rientro, non un ripensamento a distanza.
La risposta pratica, quindi, è semplice: tenere entrambi i passaporti. La legge italiana lo consente senza condizioni, e per la naturalizzazione in Irlanda non serve rinunciare a nulla. Chi pensa comunque di rinunciare, per ragioni sue, ne parla prima di firmare.
I figli nati all’estero: la regola del 2025

Dal 28 marzo 2025 chi nasce all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato quella italiana, salvo che ricorra una delle condizioni dell’articolo 3-bis. Per un figlio che nasce in Irlanda e diventa irlandese alla nascita, le condizioni che contano sono due: un genitore o un nonno possiede esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure un genitore ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo essere diventato italiano e prima della nascita del figlio.
Per la prima generazione nata in Irlanda almeno una delle due condizioni di solito c’è. Chi è cresciuto in Italia ha quasi sempre i due anni di residenza, e i nonni rimasti in Italia sono di norma soltanto italiani. Il discorso cambia una generazione dopo: un figlio cresciuto in Irlanda, con due passaporti, che a sua volta ha un figlio all’estero, spesso non soddisfa più nessuna delle due. Per questi casi la legge prevede una dichiarazione dei genitori, da presentare entro tre anni dalla nascita del figlio. Le conseguenze per la famiglia sono spiegate nella pagina sui figli e il passaporto irlandese. Lo stesso controllo vale per chi è nato all’estero e acquista ora la cittadinanza irlandese: anche questo caso va guardato prima della domanda.
Questione aperta in Europa
Con l’ordinanza n. 147 del 2026, depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se il diritto dell’UE consenta una regola che esclude in origine l’acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero con un’altra cittadinanza. Fino alla risposta la regola vale com’è scritta.
Per una famiglia che aspetta un figlio all’estero vale quindi: chiarire prima, poi registrare.
Il primo passo è una conversazione
Un’ora con Sebastian in cui la tua situazione viene messa in ordine: il tuo passaporto, quello dei tuoi figli e l’ordine in cui decidete.
La consulenza si svolge in inglese.